Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalitĂ ed efficacia dellâattuazione del Regolamento europeo(General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con âRGPDâ, Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati, nellâAssociazione Fontevecchia con sede in Spoltore, dâora in avanti: Associazione.
Art.2 - Titolare del trattamento
1. LâAssociazione Fontevecchia, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Presidente pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con âTitolareâ). Il Presidente può delegare le relative funzioni al Segretario dellâAssociazione.
2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dallâart. 5 RGPD: liceitĂ , correttezza e trasparenza; limitazione della finalitĂ ; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integritĂ e riservatezza.
3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare lâesercizio dei diritti dellâinteressato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonchĂŠ le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Gli interventi necessari per lâattuazione delle misure sono considerati nellâambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dellâambito di applicazione, del contesto e delle finalitĂ del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilitĂ e gravitĂ diverse per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche.
4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire allâinteressato:
a) le informazioni indicate dallâart. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
b) le informazioni indicate dallâart. 14 RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.
5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare lâuso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dellâimpatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con âDPIAâ) ai sensi dellâart. 35, RGDP, considerati la natura, lâoggetto, il contesto e le finalitĂ del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.
6. Il Titolare, inoltre, provvede a:
a) designare i Responsabili del trattamento nelle persone del Segretario delle singole strutture in cui si articola lâorganizzazione nellâAssociazione Fontevecchia, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati; b) nominare il Responsabile della protezione dei dati;
c) nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attivitĂ e servizi per conto dellâAssociazione, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni allâ Associazione in virtĂš di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attivitĂ connesse alle attivitĂ istituzionali; (in relazione alle dimensioni organizzative dellâAssociazione);
d) predisporre lâelenco dei Responsabili del trattamento delle strutture in cui si articola lâorganizzazione dellâEnte, pubblicandolo in apposita sezione del sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente.
7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonchĂŠ per i compiti la cui gestione è affidata allâ Associazione da enti ed organismi statali o regionali, allorchĂŠ due o piĂš titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalitĂ ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolaritĂ di cui allâart. 26 RGPD. Lâaccordo definisce le responsabilitĂ di ciascuno in merito allâosservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento allâesercizio dei diritti dellâinteressato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; lâaccordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.
8. Lâ Associazione favorisce lâadesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.
Art.3 - FinalitĂ del trattamento
1. I trattamenti sono compiuti dallâ Associazione per le seguenti finalitĂ :
a) lâesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allâesercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
- lâesercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunitĂ , dellâassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- lâesercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate allâ Associazione in base alla vigente legislazione.
La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
b) lâadempimento di un obbligo legale al quale è soggetto lâAssociazione. La finalitĂ del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
c) lâesecuzione di un contratto con soggetti interessati;
d) per specifiche finalitĂ diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purchĂŠ lâinteressato esprima il consenso al trattamento.
Art.4 - Responsabile del trattamento
1. Un Responsabile è nominato unico Responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nellâarticolazione organizzativa di rispettiva competenza. Il Responsabile unico deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacitĂ ed affidabilitĂ , per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui allâart. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformitĂ al RGPD.
2. I soci dellâAssociazione, Responsabili del trattamento, sono designati, di norma, mediante ordinanza di incarico del Presidente, nel quale sono tassativamente disciplinati:
- la materia trattata, la durata, la natura e la finalitĂ del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.
Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il Titolare e ciascun responsabile designato.
3. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dallâart. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.
5. Ă consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attivitĂ di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autoritĂ del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente lâambito del trattamento consentito.
Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dellâoperato del subresponsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che lâevento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sullâoperato del sub-responsabile.
6. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autoritĂ ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di
competenza, a tutte le attivitĂ previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nellâatto di designazione, ed in particolare provvede:
- alla tenuta del registro delle categorie di attivitĂ di trattamento svolte per conto del Titolare;
- allâadozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attivitĂ di controllo;
- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dellâimpatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con âDPIAâ) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. âdata breachâ), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertĂ degli interessati.
Art.5 - Responsabile della protezione dati
1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con âRPDâ) è individuato nella figura unica del __________, socio dellâAssociazione.
2. Il RPD può essere scelto fra i soci dellâAssociazione. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento provvedono affinchĂŠ il RPD mantenga la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione.
Art.6 - Sicurezza del trattamento
1. Lâ Associazione mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dellâarte e dei costi di attuazione, nonchĂŠ della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalitĂ del trattamento, come anche del rischio di varia probabilitĂ e gravitĂ per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche.
2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacitĂ di assicurare la continua riservatezza, integritĂ , disponibilitĂ e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacitĂ di ripristinare tempestivamente la disponibilitĂ e lâaccesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente lâefficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate:
- sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);
- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilitĂ e lâaccesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
4. La conformitĂ del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso lâadozione delle misure di sicurezza o lâadesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.
5. Lâ Associazione e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.
6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale dellâAssociazione.
7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalitĂ di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006).
Art.7 - Registro delle attivitĂ di trattamento
1. Il Registro delle attivitĂ di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:
a) il nome ed i dati di contatto dellâAssociazione, del Presidente e/o del suo Delegato ai sensi del precedente art.2, eventualmente del Contitolare del trattamento, del RPD; b) le finalitĂ del trattamento;
c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonchĂŠ le categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
e) lâeventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.6.
2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi del precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato A al presente Regolamento.
3. Il Titolare può decidere di tenere un Registro unico dei trattamenti che contiene le informazioni di cui ai commi precedenti e quelle di cui al successivo art. 8, sostituendo entrambe le tipologie di registro dagli stessi disciplinati, secondo lo schema allegato C al presente Regolamento.
Art.8 - Registro delle categorie di attivitĂ trattate
1. Il Registro delle categorie di attivitĂ trattate da ciascun Responsabile di cui al precedente art. 4, reca le seguenti informazioni:
a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;
b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
c) lâeventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.6.
2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato B al presente regolamento.
3. Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Responsabile.
Art.9 - Valutazioni dâimpatto sulla protezione dei dati
1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare lâuso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dellâimpatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dellâart. 35 RGDP, considerati la natura, lâoggetto, il contesto e le finalitĂ dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformitĂ alle norme del trattamento di cui trattasi.
2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dellâat. 35, pp. 4-6, RGDP.
3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dallâart. 35, p. 3, RGDP, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:
a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attivitĂ predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, lâaffidabilitĂ o il comportamento, lâubicazione o gli spostamenti dellâinteressato;
b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente suddette persone fisiche;
c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di unâarea accessibile al pubblico;
d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui allâart. 9, RGDP;
e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dellâattivitĂ di trattamento; ambito geografico dellâattivitĂ di trattamento;
f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalitĂ che esulano dalle ragionevoli aspettative dellâinteressato;
g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dellâEnte, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
i) tutti quei trattamenti che, di per sÊ, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto. Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.
4. Il Titolare garantisce lâeffettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno allâAssociazione. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nellâambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o lâufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.
5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualitĂ del processo di valutazione del rischio e lâaccettabilitĂ o meno del livello di rischio residuale. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o lâufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.
6. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:
- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertĂ di persone fisiche ai sensi dellâart. 35, p. 1, RGDP;
- se la natura, lâambito, il contesto e le finalitĂ del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è giĂ stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per lâanalogo trattamento;
- se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche; - se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è giĂ stata condotta una DPIA allâatto della definizione della base giuridica suddetta. Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano giĂ stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguano con le stesse modalitĂ oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.
7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:
a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalitĂ del trattamento e tenendo conto dellâosservanza di codici di condotta approvati. Sono altresĂŹ indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei); b) valutazione della necessitĂ e proporzionalitĂ dei trattamenti, sulla base:
. delle finalitĂ specifiche, esplicite e legittime;
. della liceitĂ del trattamento;
. dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
. del periodo limitato di conservazione;
. delle informazioni fornite agli interessati;
. del diritto di accesso e portabilitĂ dei dati;
. del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
. dei rapporti con i responsabili del trattamento;
. delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
. consultazione preventiva del Garante privacy;
c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertĂ degli interessati, valutando la particolare probabilitĂ e gravitĂ dei rischi rilevati. Sono determinati lâorigine, la natura, la particolaritĂ e la gravitĂ dei rischi o, in modo piĂš specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilitĂ dei dati) dal punto di vista degli interessati);
d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformitĂ del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, cosĂŹ come la decisione assunta in senso difforme dallâopinione degli interessati.
9. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano lâesistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce lâobbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autoritĂ , per trattamenti svolti per lâesecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanitĂ pubblica.
10. La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte -anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dellâambito, del contesto e delle finalitĂ del medesimo trattamento.
Art. 10 - Violazione dei dati personali
1. Per violazione dei dati personali (in seguito âdata breachâ) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o lâaccesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dallâAssociazione.
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. I principali rischi per i diritti e le libertĂ degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformitĂ al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:
- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione dâidentitĂ ;
- perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertĂ degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertĂ degli interessati possono essere considerati âelevatiâ quando la violazione può, a titolo di esempio:
- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze); - comportare rischi imminenti e con unâelevata probabilitĂ di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).
5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dallâart. 33 RGPD, ed anche la comunicazione allâinteressato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.
6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonchÊ le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.
Art.11 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.
GLOSSARIO REGISTRI
Ai fini delle proposte dei registri, si intende per:
- Categorie di trattamento
Raccolta; registrazione; organizzazione; strutturazione; conservazione; adattamento o modifica; estrazione; consultazione; uso; comunicazione mediante trasmissione; diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; raffronto od interconnessione; limitazione; cancellazione o distruzione; profilazione; pseudonimizzazione; ogni altra operazione applicata a dati personali.
- Categorie di dati personali
Dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identitĂ fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale. Dati inerenti lo stile di vita Situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale.Dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. Dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
- FinalitĂ del trattamento
Organizzazione e pubblicizzazione di eventi organizzati dallâAssociazione.
- Misure tecniche ed organizzative
Pseudonimizzazione; minimizzazione; cifratura; misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integritĂ , disponibilitĂ e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente lâefficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; altre misure specifiche adottate per il trattamento di cui trattasi. Sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) - adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso.
Misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature; sistemi di copiatura e conservazione archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilitĂ e lâaccesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico - adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso. Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente lâefficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- Dati sensibili
Dati inerenti lâorigine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, lâappartenenza sindacale, la salute, la vita o lâorientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a condanne penali.
- Categorie interessati
Cittadini residenti; minori di anni 16; elettori; contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; dipendenti; amministratori; fornitori; altro.
- Categorie destinatari
Persone fisiche; autoritĂ pubbliche ed altre PA; persone giuridiche private; altri soggetti.